IA in Regola

Deepfake: le regole già in vigore e i nuovi divieti dal 2 dicembre 2026

Avatar del titolare, voci clonate per uno spot, foto di persone “rifatte” con l’IA: i contenuti realistici sono ovunque. Le regole si sommano su tre livelli.

1. L’etichetta, dal 2 agosto 2026

Un deepfake è un’immagine, un audio o un video generato o modificato con l’IA che somiglia a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti e potrebbe sembrare autentico. Chi lo pubblica per lavoro deve dichiarare che è stato generato o modificato artificialmente, al più tardi alla prima esposizione (AI Act, art. 50, par. 4).

  • Per le opere chiaramente artistiche, satiriche o di finzione basta segnalarlo senza rovinare l’opera, ad esempio nei titoli di coda.
  • L’uso puramente personale non è soggetto a questo obbligo.

C’è un’etichetta pronta da usare.

2. Il reato in Italia, dal 10 ottobre 2025

Diffondere senza consenso immagini, video o voci falsificati con l’IA, idonei a ingannare, è reato se causa un danno ingiusto alla persona: reclusione da 1 a 5 anni (art. 612-quater del codice penale). Vale per tutti, anche fuori dal lavoro. La soluzione è semplice: un consenso scritto raccolto prima.

3. I nuovi divieti europei, dal 2 dicembre 2026

Il Digital Omnibus (Reg. UE 2026/1744) ha aggiunto due pratiche vietate all’AI Act: sistemi che generano immagini, video o audio sessualmente espliciti di persone riconoscibili senza il loro consenso e sistemi che generano materiale pedopornografico. Chi li usa a questo scopo viola un divieto, con le sanzioni più alte dell’AI Act; chi li fornisce deve impedirne la generazione in modo affidabile.

In pratica

Consenso scritto prima, etichetta chiara sul contenuto, e attiva anche l’etichetta “creato con IA” della piattaforma. Se lavori per clienti, mettete per iscritto chi fa cosa: c’è un percorso per social media manager.