IA ad alto rischio senza sorveglianza umana: da settembre è reato
Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre ed è in vigore dal 30 settembre 2026. È il primo decreto attuativo della Legge 132/2025 e contiene due novità che interessano anche le aziende.
Il nuovo reato: art. 437-bis del codice penale
Commette reato chi omette le misure tecniche di sicurezza o le misure di sorveglianza umana previste per i sistemi di IA ad alto rischio, se da questa omissione deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone. La pena è la reclusione da 1 a 5 anni.
La stessa pena vale per l’utilizzatore professionale che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana. Non riguarda solo chi produce questi sistemi, ma anche chi li usa.
Chi riguarda
I sistemi ad alto rischio sono, ad esempio, quelli usati per selezionare o valutare il personale, decidere su credito, assicurazioni o prestazioni pubbliche, valutare studenti, identificare persone con dati biometrici. Gli obblighi dell’AI Act per chi li usa si applicano dal 2 dicembre 2027, ma il reato italiano è già in vigore.
Le cause di risarcimento
Il decreto cambia anche le regole delle cause per danni causati da sistemi di IA:
- il giudice può ordinare di esibire log, documentazione tecnica e informazioni sulla sorveglianza umana;
- se il danno deriva dalla violazione di un obbligo dell’AI Act, il nesso causale si presume, salvo prova contraria;
- la conformità del sistema alle regole non esclude di per sé la responsabilità.
Cosa conviene fare
- Verifica se usi sistemi che rientrano nell’alto rischio: il controllo te lo dice.
- Affida la supervisione a persone competenti, formate e con l’autorità di intervenire, e mettilo per iscritto.
- Conserva log e documentazione: sono la tua prova. La guida sull’alto rischio elenca tutti gli obblighi.